Ketubbot - Na'ara Shenitpatteta - 43
43b NA'ARA SHENITPATTETA CAPITOLO QUARTO KETUBBOT

 
È permesso copiare e divulgare la presente pagina a condizione che a capo e a piè pagina sia riportata la scritta da "Chavruta" di Rav Mordechai Goldstein

 
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Mishna Colui che fidanzò sua figlia minore e il fidanzato la divorziò, e successivamente egli la fidanzò ad un altro e ne restò vedova, la ketubba di lei anche dal secondo fidanzato appartienen a lui.
Se la fece sposare e il marito la divorziò, e successivamente egli la fece sposare ad un altro e ne restò vedova, la ketubba di lei anche dal primo matrimonio appartiene a lei.
R'Yehuda dice: La prima ketubba appartiene al padre. 
Gli dissero i Chachamim: (se) da che la fece sposare la prima volta il padre non ha più diritti su di lei.
Mishna 43b
Ghemara La Ghemara deduce da un particolare della nostra Mishna:
La ragione per cui la Mishna tratta del caso in cui la fece sposare e la divorziò, la fece sposare e restò vedova è perchè il Tanna evita di parlare di disgrazie ma se restò vedova due volte non è più buona per sposarsi perchè "non c'è due senza tre" e viene considerata una donna che fa morire i mariti, e benchè agli effetti della ketubba il din è lo stesso, il Tanna non lo ricorda nella Mishna per la ragione detta. Tuttavia il Tanna coglie l'occasione per concludere che siccome la Mishna riporta qui il "non c'è due senza tre" come cosa scontata, l'halacha è come Rabbi che disse: Due volte fa chazaka.

La Ghemara cita la fine della nostra Mishna:
R'YEHUDA DICE: LA PRIMA ketubba APPARTIENE AL PADRE.
La Ghemara chiede:
Quale è la ragione di R'Yehuda?
La Ghemara risponde:
A questo proposito abbiamo il responso di Rabba e R'Yosef che dissero entrambi: Il padre ha diritto alla prima ketubba perchè se la aggiudicò al momento degli erusine anche se successivamente lei si sposò la prima ketubba non esce dalle mani del padre.
La Ghemara obietta:
Obiettò Rava a partire da una Baraita: R'YEHUDA DICE: LA PRIMA ketubba APPARTIENE AL PADRE TUTTAVIA R'YEHUDA RICONOSCE CHE SE FIDANZÒ SUA FIGLIA QUANDO ERA MINORE, E DIVENTÒ MAGGIORENNE da fidanzata E POI SI SPOSÒ, IL PADRE NON HA più DIRITTI SUDI LEI, e se si divorzia o resta vedova la ketubba appartiene a lei medesima. Ma secondo quanto detto sopra si può obiettare: E perchè? Diciamo anche qui che il padre ha diritto alla prima ketubba perchè se la aggiudicò al momento degli erusin e anche se successivamente lei diventò maggiorenne, la prima ketubba non esce dalle mani del padre.
La Ghemara corregge quanto riportato a nome di Rabba e R'Yosef:
Piuttosto se fu detto, fu detto così: 
A questo proposito abbiamo il responso di Rabba e R'Yosef che dissero entrambi: Il padre ha diritto alla prima ketubba perchè la figlia era sotto la sua giurisdizione nel momento in cui le condizioni della ketubba vennero scritte poco prima del matrimonio.

La Ghemara chiede:
E da quando lei riscuote la sua ketubba? Come dire da quando i beni del marito sono assoggettati alla ketubba e la donna può riscuotere da essi anche se furono venduti ad altri? Dal momento degli erusin, in cui entra in vigore il decreto dei Chachamim sull'obbligo della ketubba o dal momento in cui la ketubba viene scritta?
La Ghemara riporta due shitot:
Disse R'Huna: I cento e i duecento che stabilirono i Chachamim impegnano i beni del marito già dagli erusin, e l'aggiunta che il marito da' di propria iniziativa impegnano i beni del marito solo dai nissuin. E R'Asi disse: Sia questi che quelli dai nissuin perchè nel momento in cui viene scritta la ketubba la donna condona gli obblighi precedenti e acconsente che la ketubba sia riscossa solo dai beni in quel momento in possesso del marito.
La Ghemara obietta:
Può mai averlo detto R'Huna che si riscuote la parte essenziale della ketubba dal momento degli erusin? Eppure fu detto: Se sua moglie gli tirò fuori due ketubbot, una da duecento e una posteriore di trecento e lei può decidere con quale essere pagata, disse R'Huna: Se il marito aveva venduto i suoi beni e la moglie viene a riscuotere dai compratori di quei beni che erano assoggettati alla sua ketubba, se venne a riscuotere i duecento quelli della prima ketubba riscuote dai beni che il marito vendette a partire dalla prima data, persino quelli che vendette prima della data della seconda ketubba, e se venne a riscuotere i trecento quelli della seconda ketubba riscuote dai beni che il marito vendette a partire dalla seconda data, e non può riscuotere da quelli che furono venduti prima di quella data.
La Ghemara chiarisce la propria obiezione:
E se fosse che si riscuote la parte essenziale della ketubba dal momento degli erusin e che non condona gli obblighi precedenti, riscuota i duecento a partire dalla prima data e altri cento (l'aggiunta) a partire dalla seconda data scritta nella seconda ketubba

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