111a | BET SHAMMAI | CAPITOLO TREDICESIMO | YEVAMOT |
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Ghemara | . . . . . . |
Mishna | Colui che era sposato a due orfane minorenni che gli furono date in sposa dai parenti con matrimonio derabbanane morì senza figli, e lo yavam coabitò con la prima e poi coabitò con la seconda, o che suo fratello coabitò con la seconda, |
111b |
Mishna | non rese pesulala
prima ed egli può tenerla con sè, perchè la bia
delle due ha lo stesso valore. E lo stesso vale per due sordomute.
Quando siano una minorenne e una sordomuta, se lo yavam coabitò con la minorenne e poi coabitò con la sordomuta, o che suo fratello coabitò con la sordomuta - rese pesula la minorenne, decreto per tema che venne prima la bia della sordomuta. Se lo yavam coabitò con la sordomuta e poi coabitò con la minorenne, o che suo fratello coabitò con la minorenne - rese pesula la sordomuta ed egli non può tenerla con sè, perchè la bia della minore ha più valore. Quando siano una savia e una sordomuta, se lo yavam coabitò con la savia e poi coabitò con la sordomuta, o che suo fratello coabitò con la sordomuta - non rese pesula la savia, la cui bia è completa. Se lo yavam coabitò con la sordomuta e poi coabitò con la savia, o che suo fratello coabitò con la savia - rese pesula la sordomuta che esce col ghet. Quando siano una maggiorenne e una minorenne, se lo yavam coabitò con la maggiorenne e poi coabitò con la minorenne, o che suo fratello coabitò con la minorenne - non rese pesula la maggiorenne ed egli non può tenerla con sè, perchè la bia della minore ha meno valore. Se lo yavam coabitò con la minorenne e poi coabitò con la maggiorenne, o che suo fratello coabitò con la maggiorenne - rese pesula la minorenne ed entrambe escono per tema che la bia della minorenne abbia valore. R'Elazar dice: Si insegna alla minorenne di fargli il miunallo yavam in modo che possa fare lo yibbum alla maggiorenne. |
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Mishna | Se uno yavam minorenne coabitò
con una yevama minorenne, crescano assieme perchè nè
lui può dare il ghet nè lei riceverlo, se coabitò
con una yevama maggiorenne, lo faccia crescere fino al momento
che egli può darle il ghet.
Se una yavama disse, nel lasso di trenta giorni, "non ho coabitato con lo yavam" e il ghet che lui mi ha dato non ha valore, lo costringono a farle la chalitza, ma se lei parla dopo i trenta giorni - gli chiedono che le faccia la chalitza, e quando lui ammette di non aver coabitato con lei, persino dopo dodici mesi - lo costringono a farle la chalitza. Se una yevama ha fatto un voto che le proibisce ogni godimento dal suo yavam, se ciò era avvenuto quando suo marito era in vita - lo costringono a farle la chalitza, se ciò era avvenuto dopo la morte di suo marito - gli chiedono che le faccia la chalitza, ma se sussiste una prova che lei mirò a questo a rendere impossibile lo yibbum - persino se ciò era avvenuto quando suo marito era in vita - gli chiedono che le faccia la chalitza. |
Ghemara | . . . . . . |
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