La Ghemara ricorda un caso correlato:
Rabba bar Bar Chana [daf 19a] perse il ghet, che stava portando, in una casa di studio e gli studiosi che lì studiavano lo trovarono. Rabba bar Bar Chana disse loro: Se accetterete un segno distintivo - lo posseggo su di esso sul ghet, se accetterete un riconoscimento visivo - lo posseggo su di esso, al che glielo restituirono. Più tardi Rabba bar Bar Chana disse: Non so se grazie al segno distintivo me lo restituirono, e allora pensavano: I segni distintivi sono deoraita, o se grazie al riconoscimento visivo me lo restituirono e se fosse vera questa ultima ipotesi solo ad uno studioso della Tora lo avrebbero restituto ma ad una persona comune - no.
 

La Ghemara cita la Baraita sopra riportata al fine di analizzarne il significato:
A proposito della Baraita che la Ghemara citò a daf 18b TROVÒ IL GHET DI UNA DONNA AL MERCATO, QUANDO IL MARITO ACCONSENTE - LO RESTITUISCA ALLA DONNA, QUANDO IL MARITO NON ACCONSENTE - NON LO RESTITUISCA NÉ A QUESTO NÉ A QUELLA. 
La Ghemara solleva il seguente problema:
Ad ogni modo la Baraita dice QUANDO IL MARITO ACCONSENTE - LO RESTITUISCA ALLA DONNA!? Ma non temiamo che il marito scrisse il ghetper consegnarlo nel mese di Nissan, ma a lei non lo consegnò fino al mese di Tishri, e nel frattempo il marito andò e vendette i prodotti dei nichsemelog della moglie da Nissan a Tishri, e quando a Tishri lui le consegna il ghet lei può tirare fuori il ghet che quello le scrisse a Nissan e carpire illegalmente i prodotti del periodo da Nissan a Tishri a coloro che li avevano acquistati!
La Ghemara specifica il caso in cui questa eventualità costituisce un problema:
Vada per chi sostiene che, dal momento in cui si prospettò di divorziarla, il marito non ha più l'usufrutto dei nichse melog della moglie, per lui va bene che si restituisca il ghet alla donna la quale è la proprietaria dell'usufrutto dei suoi nichse melog già da Nissan, ma per chi sostiene che il marito conserva l'usufrutto fino al momento della consegna del ghet alla moglie, cosa si può dire? In questo caso il ghet non dovrebbe poter essere restituito alla donna perché lei potrebbe usarlo nella maniera illegale descritta sopra.
La Ghemara risponde:
Se si vuol tener conto di quest'ultima opinione quando lei viene a portar via i prodotti dei suoi nichse melog le diciamo: Porta una prova di quando ti giunse il ghet in mano solo da allora tu puoi ricevere l'usufrutto dei tuoi beni.
La Ghemara porta una prova dell'inadeguatezza di questa misura:
Ma in che cosa è differente un ghet perso e ritrovato che può essere restituito a patto che si provi la data della sua consegna, da un documento di debito? Infatti imparammo nella Mishna: TROVÒ I DOCUMENTI DI UN DEBITO, SE ESSI ATTESTANO DIRITTI SU BENI IMMOBILI - EGLI NON DEVE  RESTITUIRLI. E stabilimmo che la Mishna parla di quando il debitore ammette di dover quel denaro, e ciò nonostante la Mishna proibisce di restituire il documento perché forse il debitore scrisse il documento per prendere a prestito nel mese di Nissan, ma poi non prese i soldi del prestito fino al mese di Tishri sei mei dopo, e il creditore in base a tale documento può illegalmente portar via ai compratori i terreni acquistati dal suo debitore prima di Tishri e non assoggettati al prestito.
La Ghemara espone ora il problema che sorge dalla Mishna citata:
Se la misura adottata per il ghet è valida, allora anche lì nel caso di un documento di debito trovato che il rinvenitore lo restituisca al creditore, e quando il creditore verrà a portarsi via dei beni da uno che li acquistò dal debitore, diciamogli: Porta una prova di quando ti giunse il documeto di debito in mano solo da allora tu puoi portar via beni da quell'acquirente. Se con questa misura la Mishna permette di restituire un ghet perché con un'analoga misura non si può restituire un documento di debito?
La Ghemara respinge l'obiezione:
Essi dissero: Qui, quando si tratta del ghet di una donna, il compratore dell'usufrutto dei suoi nichse melog da Nissan a Tishri viene al Bet Din e pretende da lei di provare quando fu in effetti divorziata. Egli disse a sé stesso: Il motivo per cui Rabbanan le fecero avere di ritorno il ghet è perché lei non resti legata al precedente matrimonio e sieda non maritata, ma ora che viene a portar via in base al ghet l'usufrutto dei suoi beni - vada e porti una prova di quando il ghet giunse nelle sue mani perché solo da tale data l'usufrutto dei suoi beni le appartiene.
Qui, quando si tratta di un documento di debito, il compratore dei beni del debitore che ora il creditore vuole espropriare in base a tale documento, non viene al Bet Din e pretende una prova di quando il prestito sia veramente avvenuto, infatti egli pensa: Da ciò che Rabbanan gli fecero avere di ritorno al creditore il documento di debito - è ovvio che la data in esso segnata è quella giusta, E a che scopo giuridico gliel'hanno restituito - per portar via le terre assoggettate a quel prestito! Impara da ciò che Rabbanan affrontarono e risolsero la questione e non vi è dubbio che prima di me prima che io comprassi le proprietà del debitore giunse il documento nelle sue mani del creditore ed io devo rendergli quelle proprietà. Quindi è presumibile che il compratore dei beni del debitore non pretenderà dal creditore una prova di quando il prestito ebbe luogo, e per questo noi vietiamo al rinvenitore di restituire il documento.
 

La Ghemara passa al prossimo argomento della Mishna:
Se uno trovò . . . DOCUMENTI DI EMANCIPAZIONE DI SCHIAVI, ecc.
La Ghemara cita una Baraita che affronta l'argomento:
Insegnarono Rabbanan in una Baraita: TROVÒ UN DOCUMENTO DI EMANCIPAZIONE AL MERCATO, QUANDO IL PADRONE AMMETTE - LO PUÒ RESTITUIRE ALLO SCHIAVO, SE IL PADRONE NON AMMETTE - NON LO RESTITUISCA NÉ A QUESTO NÉ A QUELLO. 
La Ghemara solleva un problema: 
La Baraita afferma che per lo meno QUANDO IL PADRONE AMMETTE - LO PUÒ RESTITUIRE ALLO SCHIAVO! E perché? In effetti dovremmo temere che forse il padrone glielo scrisse il documento di emancipazione allo schiavo nel mese di Nissan, e non glielo consegnò se non nel mese di Tishri. Ora lo schiavo andò e comprò dei beni tra Nissan e Tishri, beni che essendo egli ancora schiavo appartengono al padrone, e così il padrone andò e li vendette, e ora lo schiavo tira fuori il documento di emancipazione scritto nel mese di Nissan che eventualmente era stato perso e gli era stato restituito, ed è in grado di portar via illegalmente i beni che egli aveva comperato tra Nissan e Tishri a quelli che li avevano acquistati successivamente dal padrone. Se sussiste tale possibilità come mai la Baraita permette che il documento di emancipazione smarrito sia restituito allo schiavo?
La Ghemara scende nei dettagli del problema:
Vada per chi sostiene che è vantaggioso per lo schiavo uscire da sotto il padrone in libertà, e, come disse Abbaye, in questo caso sono i testimoni con le sue firme cioé con le firme apposte al documento di emancipazione che gli fanno acquisire la libertà. Per chi sostiene questo modo di vedere il problema è bene che il documento, se perso, venga restituito allo schiavo che comunque è libero già da Nissan, data in cui il documento fu scritto e firmato.
Tuttavia per chi sostiene che è svantaggioso per lo schiavo uscire da sotto il padrone in libertà, cosa si può dire? Se la libertà è concepita come svantaggiosa l'emancipazione avviene solo quando egli riceve il documento in mano, cioé a Tishri. Se il documento andò perso e gli viene restituito egli ha un mezzo per impossessarsi illegalmente dei beni che aveva acquistato da Nissan a Tishri, quando era ancora schiavo. Come mai la Mishna ordina di restituigli il documento?
La Ghemara propone una soluzione che ci permette di non temere l'eventualità sopra descritta:
Il documento di emancipazione può venir restituito allo schiavo perché quando viene ad imposessarsi di eventuali beni con l'aiuto del documento di emancipazione gli diciamo: Porta una prova di quando il documento di emancipazione giunse nelle tue mani e solo allora gli permetteremo di prendere i beni che gli appartengono. Così non dobbiamo temere che chi acquistò dei beni dal suo padrone da Nissan a Tishri venga defraudato.
 

La Ghemara passa al prossimo argomento della Mishna:
Se uno trovò . . . ULTIME VOLONTÀ, DONAZIONI, ecc.
La Ghemara cita una Baraita che parla dei due tipi di documenti ricordati:
Insegnarono Rabbanan: COSA È UN DAITIKI? DA questo TEHE sarà LEMEKAMvalido VELIHIOT e durevole, che se il benefattore muore - i suoi beni vanno al tale dei tali.
La Ghemara continua a citare la Baraita:
E che cosa è una DONAZIONE? OGNI documento IN CUI È SCRITTO che la donazione avrà effetto in due stadi: DA OGGI il bene diviene proprietà del beneficiario Ed egli ne godrà l'usufrutto DOPO LA MORTE del benefattore.
 

La Ghemara mette in discussione la definizione di donazione della Baraita:
Quindi è solo quando nel documento di donazione è scritto "da oggi e dopo la morte" che il beneficiario acquista il bene in questione, e se no - non acquista!? È mai possibile che una donazione che non ha effetto immediato non è valida?
La Ghemara risponde:
Disse Abbaye: Così voleva dire la Baraita: Quale è la donazione del sano che è simile alla donazione del malato grave in ciò che il beneficiario non acquista completamente il possesso del bene se non dopo la morte del benefattore? Ognuno dei documenti di donazione in cui è scritto "da oggi e dopo la morte". Ciò non toglie che normali documenti di donazione sono validi anche senza questa clausola.
 

La Ghemara tira una conclusione dal motivo per cui questi documenti non vengono restituiti:
Il motivo per cui questi documenti di donazione se perduti non vengono restituiti al beneficiario è perché il benefattore non disse: "Date", ma questo implica che se disse: "Date" - noi glielo daremmo.
La Ghemara porta una contraddizione a questa deduzione:
Gli misero in contrasto questa Baraita: TROVÒ DAITIKAOT, APOTIKAOT E DONAZIONI, ANCHE SE ENTRAMBI AMMETTONO - NON RESTITUISCA NÉ A QUESTO NÉ A QUELLO.
La Ghemara risponde:
Disse R'Abba bar Memal: Non è difficile. [daf 19b] Questo ordinamento secondo il quale non restituiamo il documento nonostante le istruzioni del benefattore si riferisce a un documento di donazione di una persona sana, mentre questo ordinamento secondo il quale restituiamo il documento secondo le istruzioni del benefattore si riferisce a un documento di donazione di un malato grave.
La Ghemara spiega quale sia la caratteristica del documento di donazione di un malato grave che lo proteggono dalla possibilità di essere usato per perpetrare una frode:
La nostra Mishna la quale insegna per deduzione che se il benefattore disse: Date il documento al beneficiario - noi glielo diamo, si riferisce a una donazione fatta da un malato grave il quale in ogni momento può ricredersi e cambiare il beneficiario della donazione, per questo noi restituiamo il documento di donazione al beneficiario perché ciò non lo metterà in grado di perpetrare una frode.
La Ghemara spiega perché questa caratteristica che può essere cambiato il beneficiario elimina il timore di una frode:
Perché noi diciamo: Cosa ci sarebbe da dire? Di quale possibile frode si potrebbe parlare? Forse il benefattore lo scrisse il documento di donazione di un dato bene all'inizio per questo beneficiario, e poi si ricredette e non glielo diede, e tornò a scriverlo per un altra persona e glielo diede e questo ricevette la proprietà. Ora può accadere che il benefattore si ricreda ancora una volta su quella donazione che diede a quello e ci chieda di restituire il documento scritto al primo beneficiario e mai consegnato, che nel frattempo era andato perduto e fu ritrovato, alla prima persona. Questo è un modo illegale di ricredersi e se il malato grave volesse farlo dovrebbe far scrivere un terzo documento. Comunque la Mishna non teme una possibile frode. Perché?
La Ghemara  prende in considerazione due possibilità:
Se sotto forma di donazione di un sano quello gli diede l'atto di donazione al secondo beneficiario - questi non ha alcun danno dalla restituzione dell'atto al primo beneficiario, perché quando vengono esibiti entrambi i documenti dinnanzi al Bet Din - l'ultimo prevale e il beneficiario che vi è scritto riceve la proprietà, infatti il benefattore si era ricreduto nei riguardi del primo atto che era un atto di un malato grave e con ciò lo aveva annullato. In tal modo chi riceve la proprietà come una normale donazione non viene defraudato dalla restituzione di una donazione di un malato grave che fu persa e ritrovata.
Se sotto forma di donazione di un malato grave quello gli diede l'atto di donazione al secondo beneficiario - questi non ha alcun danno dalla restituzione dell'atto al primo beneficiario, perché quando vengono esibiti entrambii documenti dinnanzi al Bet Din - l'ultimo prevale e il beneficiario che vi è scritto riceve la proprietà, infatti il benefattore si era ricreduto nei riguardi del primo atto che era anch'esso un atto di un malato grave. In tal modo chi riceve la proprietà come una donazione di un malato grave non viene defraudato dalla restituzione di una donazione di un malato grave. Per questo la Mishna ci permette di restituire una donazione di malato grave al suo originale beneficiario se il benefattore ci chiede di farlo.
La Ghemara ora spiega perché la Baraita non concorda con la Mishna:
Ma quando la Baraita insegna: ANCHE SE ENTRAMBI AMMETTONO - NON RESTITUISCA NÉ A QUESTO NÉ A QUELLO si riferisce ad una donazione di un sano che non può ricredersi e se gli restituiamo il documento egli può usarlo per una frode.
La Ghemara spiega come la restituzione potrebbe risolversi in una frode:
Perché noi diciamo: Forse il benefattore lo scrisse il documento di donazione di un dato bene all'inizio per questo beneficiario, e poi si ricredette e non glielo diede, e tornò a scriverlo per un altra persona e glielo diede e questo ricevette la proprietà. Ora può accadere che il benefattore si ricreda ancora una volta su quella donazione che diede a quello.
La Ghemara descrive la maniera in cui il benefattore intende agire:
Egli pensò: Ricredermi - non posso ricredermi, dirò loro che l'ho dato il primo documento a questo beneficiario al tempo che lo scrissi, ed essi gli restituiranno il documento, quando egli esibirà questo documento, che è precedente - egli se lo aggiudicherà il bene di cui parla il documento. Quindi restituendo il documento della donazione possiamo favorire una frode. Per questo la Baraita proibisce la restituzione.
La Ghemara riporta la risposta del Bet Din al benefattore:
Piuttosto noi gli diciamo: Questo documento, non lo daremo a questo al quale tu dici andò perduto, perché forse tu lo hai sì scritto, ma non glielo hai consegnato e invece hai dato la proprietà scritta nel documento ad un'altra persona e ora su questo ti ricredi e vorresti illegalmente togliergli la proprietà concessa. Se invece non hai dato quella proprietà ad un'altra persona e vuoi darla a questo - scrivigli ora un altro documento e daglielo, perché se tu menti e veramente hai dato quella proprietà ad un'altra persona - questi non subirà alcuna perdita, perché quello il documento che vien prima, si aggiudica il bene di cui parla il documento.
 

La Ghemara si oppone alla precedente soluzione della discrepanza tra Mishna e Baraita:
L'attaccò la soluzione che la Mishna parla di un malato grave e la Baraita di un sano R'Zevid: Eppure sia questa che quella sia la Mishna che la Baraita insegnano su ultime volontà!
La Ghemara propone una soluzione alternativa della discrepanza:
Piuttosto disse R'Zevid: Sia questa che quella insegnano su un malato grave, e non è difficile spiegare perché una permette di restituire un documento smarrito e una proibisce: Questa la Mishna che permette di restituire, parla di quando è lui stesso il benefattore che ci dice di restituire l'atto, mentre l'altra la Baraita che proibisce di restituire, parla di quando il benefattore è morto ed è suo figlio a dirci di restituire l'atto.
La Ghemara ci spiega la differenza:
La nostra Mishna che dice che se il benefattore disse: Date - noi diamo - parla di lui stesso, e non temiamo che ne esca una frode perché lui può ricredersi. Perché diciamo: Anche se l'avesse data la proprietà in questione ad un'altra persona - è l'ultimo documento di donazione che si aggiudica la proprietà, infatti egli il benefattore si ricredette dal primo e con ciò lo annullò.
La Ghemara spiega la Baraita:
Ma quando la Baraita insegna ANCHE SE ENTRAMBI AMMETTONO - NON RESTITUISCA NÉ A QUESTO NÉ A QUELLO si riferisce a suo figlio. Perché diciamo: Forse suo padre scrisse un atto di donazione a quello, e si ricredette e non glielo diede. E dopo la morte di suo padre, scrisse lui il figlio un atto di donazione ad un'altra persona e le consegnò il documento e quello acquistò la proprietà. Ma ora il figlio si ricredette di questo di aver donato la proprietà al tale, e pensò: Ricredermi - non posso ricredermi, dirò loro al Bet Din che papà lo diede l'atto di donazione a questo ed essi gli restituiranno il documento e andremo e portermo via quella proprietà da lui - perché quello a cui papà all'inizio scrisse la donazione e non gliela consegnò e andò persa e fu ritrovata si aggiudica la proprietà e io me la dividerò con lui.
La Ghemara riporta la risposta del Bet Din:
Perciò temendo che si prospetti una frode come dicemmo sopra, noi gli diciamo: Questo documento, non lo daremo a questo al quale tu dici andò perduto, perché forse tuo padre lo hai sì scritto, ma non glielo hai consegnato e invece fosti tu a dare la proprietà scritta nel documento ad un'altra persona e ora su questo ti ricredi e vorresti illegalmente togliergli la proprietà concessa. Se invece hai detto la verità che tuo padre gli diede quell'atto e tu non hai dato quella proprietà ad un'altra persona - vai ora tu e scrivigli un altro documento, perché se anche tu menti e veramente non glielo diede tuo padre e tu lo hai scritto il documento di donazione ad un'altra persona - questi non subirà alcuna perdita a causa di questo, perché tra uno un documento che vien prima, e uno che vien dopo, si aggiudica il bene di cui parla il documento quello che vien prima.
 

La Ghemara affronta l'ultimo argomento della Mishna:
Rabbanan insegnarono in una Baraita: TROVÒ UNA RICEVUTA che una donna scrisse al marito per il pagamento anticipato della sua ketubba, QUANDO LA DONNA AMMETTE - LA RESTITUISCA AL MARITO, LA DONNA NON AMMETTE - NON LA RESTITUISCA NÉ A QUESTO NÉ A QUELLA.
La Ghemara solleva un problema:
QUANDO LA DONNA AMMETTE ad ogni buon conto LA RESTITUISCA AL MARITO!? Ma dovremmo temere che forse lei la scrisse per darla al marito e riscuotere la ketubba in Nissan, ma poi non gliela diede e non riscosse la ketubba fino a Tischri, e lei andò a vendere, tra Nissan fino a Tishri, la ketubba per una piccola somma ad un'altra persona che acquistò il diritto a riscuoterla dal marito. Ora lei non ha più il diritto di riscuotere la ketubba a Tishri e la ricevuta preparata per il marito non ha alcun valore. Accade che, se il marito la divorzia, egli può esibire questa ricevuta che fu scritta in Nissan, dire di aver già pagato la ketubba prima che lei la vendesse, e andare illegalmente a portar via i beni dagli acquirenti delle proprietà messe da parte per il pagamento della ketubba alla quale essi sono asserviti.
La Ghemara risponde:
Disse Rava: