La Ghemara ricorda un caso correlato:
Rabba bar Bar Chana [daf 19a]
perse il ghet, che stava portando, in una casa di studio
e
gli studiosi che lì studiavano lo trovarono. Rabba bar Bar Chana
disse
loro:
Se
accetterete
un
segno distintivo - lo posseggo su di esso sul
ghet,
se
accetterete
un
riconoscimento visivo - lo posseggo su di esso,
al che glielo restituirono.
Più
tardi Rabba bar Bar Chana
disse: Non so se grazie al segno distintivo
me lo restituirono, e allora pensavano: I segni distintivi sono deoraita,
o
se
grazie al riconoscimento visivo me lo restituirono e se fosse vera
questa ultima ipotesi solo
ad uno studioso della Tora
lo
avrebbero restituto ma ad una persona comune - no.
La Ghemara cita la Baraita sopra riportata
al fine di analizzarne il significato:
A proposito della Baraita che la Ghemara citò a daf 18b
TROVÒ IL
GHET DI UNA DONNA AL MERCATO, QUANDO IL MARITO ACCONSENTE
- LO RESTITUISCA ALLA DONNA, QUANDO IL MARITO NON ACCONSENTE - NON LO RESTITUISCA
NÉ A QUESTO NÉ A QUELLA.
La Ghemara solleva il seguente problema:
Ad ogni modo la Baraita dice QUANDO IL MARITO ACCONSENTE
- LO RESTITUISCA ALLA DONNA!? Ma non temiamo che il marito scrisse
il
ghetper
consegnarlo nel mese di Nissan, ma a lei non lo consegnò
fino al mese di Tishri, e nel frattempo
il marito andò
e vendette i prodotti dei nichsemelog
della moglie da Nissan a Tishri, e quando a Tishri lui le consegna
il ghet lei può tirare fuori il ghet che quello
le scrisse a Nissan e carpire illegalmente i prodotti del periodo
da Nissan a Tishri a coloro che li avevano acquistati!
La Ghemara specifica il caso in
cui questa eventualità costituisce un problema:
Vada per chi sostiene che, dal momento in cui si prospettò
di divorziarla, il marito non ha più l'usufrutto dei nichse
melog della moglie, per lui va bene che si restituisca il ghet
alla donna la quale è la proprietaria dell'usufrutto dei suoi nichse
melog già da Nissan, ma per chi sostiene che il marito conserva
l'usufrutto fino al momento della consegna del ghet alla moglie,
cosa
si può dire? In questo caso il ghet non dovrebbe poter
essere restituito alla donna perché lei potrebbe usarlo nella maniera
illegale descritta sopra.
La Ghemara risponde:
Se si vuol tener conto di quest'ultima opinione quando lei viene
a portar via i prodotti dei suoi nichse melog le diciamo:
Porta una prova di quando ti giunse il ghet in mano solo da
allora tu puoi ricevere l'usufrutto dei tuoi beni.
La Ghemara porta una prova dell'inadeguatezza
di questa misura:
Ma in che cosa è differente un ghet perso e ritrovato
che può essere restituito a patto che si provi la data della sua
consegna, da un documento di debito? Infatti imparammo nella Mishna:
TROVÒ I DOCUMENTI DI UN DEBITO, SE ESSI ATTESTANO DIRITTI SU BENI
IMMOBILI - EGLI NON DEVE RESTITUIRLI. E stabilimmo che la Mishna
parla
di quando il debitore ammette di dover quel denaro, e ciò
nonostante la Mishna proibisce di restituire il documento perché
forse il debitore scrisse il documento
per prendere a prestito
nel mese di Nissan, ma poi non prese i soldi del prestito
fino al mese di Tishri sei mei dopo, e
il creditore in base
a tale documento può illegalmente portar via ai compratori
i
terreni acquistati dal suo debitore prima di Tishri e non assoggettati
al prestito.
La Ghemara espone ora il problema
che sorge dalla Mishna citata:
Se la misura adottata per il ghet è valida, allora anche
lì nel caso di un documento di debito trovato che il
rinvenitore lo restituisca al creditore, e quando il creditore
verrà
a portarsi via dei beni da uno che li acquistò dal debitore,
diciamogli:
Porta una prova di quando ti giunse il documeto di debito in mano solo
da allora tu puoi portar via beni da quell'acquirente. Se con questa misura
la Mishna permette di restituire un ghet perché con un'analoga
misura non si può restituire un documento di debito?
La Ghemara respinge l'obiezione:
Essi dissero: Qui, quando si tratta del ghet di una donna,
il compratore dell'usufrutto dei suoi nichse melog da Nissan
a Tishri viene al Bet Din e pretende da lei di provare quando
fu in effetti divorziata. Egli disse a sé stesso: Il motivo
per cui Rabbanan le fecero avere di ritorno il ghet è perché
lei non resti legata al precedente matrimonio e sieda non maritata,
ma ora che viene a portar via in base al ghet l'usufrutto
dei suoi beni - vada e porti una prova di quando il ghet giunse
nelle sue mani perché solo da tale data l'usufrutto dei suoi
beni le appartiene.
Qui, quando si tratta di un documento di debito, il compratore dei
beni del debitore che ora il creditore vuole espropriare in base a tale
documento, non viene al Bet Din e pretende una prova di quando
il prestito sia veramente avvenuto, infatti egli pensa: Da ciò
che Rabbanan gli fecero avere di ritorno al creditore il documento
di debito - è ovvio che la data in esso segnata è quella
giusta, E a che scopo giuridico gliel'hanno restituito - per portar
via le terre assoggettate a quel prestito! Impara da ciò
che Rabbanan affrontarono e risolsero la questione e non vi è
dubbio che prima di me prima che io comprassi le proprietà
del debitore giunse il documento nelle sue mani del creditore ed
io devo rendergli quelle proprietà. Quindi è presumibile
che il compratore dei beni del debitore non pretenderà dal creditore
una prova di quando il prestito ebbe luogo, e per questo noi vietiamo al
rinvenitore di restituire il documento.
La Ghemara passa al prossimo argomento
della Mishna:
Se uno trovò . . . DOCUMENTI DI EMANCIPAZIONE DI SCHIAVI,
ecc.
La Ghemara cita una Baraita che affronta
l'argomento:
Insegnarono Rabbanan in una Baraita: TROVÒ UN DOCUMENTO DI
EMANCIPAZIONE AL MERCATO, QUANDO IL PADRONE AMMETTE - LO PUÒ RESTITUIRE
ALLO SCHIAVO, SE IL PADRONE NON AMMETTE - NON LO RESTITUISCA NÉ
A QUESTO NÉ A QUELLO.
La Ghemara solleva un problema:
La Baraita afferma che per lo meno QUANDO IL PADRONE AMMETTE
- LO PUÒ RESTITUIRE ALLO SCHIAVO! E perché? In effetti
dovremmo
temere che forse il padrone glielo scrisse il documento di emancipazione
allo schiavo nel mese di Nissan, e non glielo consegnò se non
nel mese di Tishri. Ora lo schiavo andò e comprò dei beni
tra Nissan e Tishri, beni che essendo egli ancora schiavo appartengono
al padrone, e così il padrone andò e li vendette,
e ora lo schiavo tira fuori il documento di emancipazione scritto
nel mese di Nissan che eventualmente era stato perso e gli era stato
restituito, ed è in grado di portar via illegalmente i beni
che egli aveva comperato tra Nissan e Tishri a quelli che li avevano
acquistati successivamente dal padrone. Se sussiste tale possibilità
come mai la Baraita permette che il documento di emancipazione smarrito
sia restituito allo schiavo?
La Ghemara scende nei dettagli del
problema:
Vada per chi sostiene che è vantaggioso per lo schiavo uscire
da sotto il padrone in libertà, e, come disse Abbaye, in questo
caso sono i testimoni con le sue firme cioé con le firme
apposte al documento di emancipazione che gli fanno acquisire la
libertà. Per chi sostiene questo modo di vedere il problema è
bene che il documento, se perso, venga restituito allo schiavo che
comunque è libero già da Nissan, data in cui il documento
fu scritto e firmato.
Tuttavia per chi sostiene che è svantaggioso per lo schiavo
uscire da sotto il padrone in libertà, cosa si può dire?
Se
la libertà è concepita come svantaggiosa l'emancipazione
avviene solo quando egli riceve il documento in mano, cioé a Tishri.
Se il documento andò perso e gli viene restituito egli ha un mezzo
per impossessarsi illegalmente dei beni che aveva acquistato da Nissan
a Tishri, quando era ancora schiavo. Come mai la Mishna ordina di restituigli
il documento?
La Ghemara propone una soluzione
che ci permette di non temere l'eventualità sopra descritta:
Il documento di emancipazione può venir restituito allo schiavo
perché
quando viene ad imposessarsi di eventuali beni con l'aiuto del documento
di emancipazione gli diciamo: Porta una prova di quando il documento
di emancipazione giunse nelle tue mani e solo allora gli permetteremo
di prendere i beni che gli appartengono. Così non dobbiamo temere
che chi acquistò dei beni dal suo padrone da Nissan a Tishri venga
defraudato.
La Ghemara passa al prossimo
argomento della Mishna:
Se uno trovò . . . ULTIME VOLONTÀ, DONAZIONI, ecc.
La Ghemara cita una Baraita che
parla dei due tipi di documenti ricordati:
Insegnarono Rabbanan: COSA È UN DAITIKI? DA
questo
TEHE
sarà
LEMEKAMvalido
VELIHIOT
e durevole,
che se il benefattore muore - i suoi beni vanno
al
tale dei tali.
La Ghemara continua a citare la
Baraita:
E che cosa è una DONAZIONE? OGNI documento IN CUI
È SCRITTO che la donazione avrà effetto in due stadi:
DA
OGGI il bene diviene proprietà del beneficiario Ed egli
ne godrà l'usufrutto DOPO LA MORTE del benefattore.
La Ghemara mette in discussione
la definizione di donazione della Baraita:
Quindi è solo quando nel documento di donazione è
scritto "da oggi e dopo la morte" che il beneficiario acquista
il bene in questione, e se no - non acquista!? È mai possibile
che una donazione che non ha effetto immediato non è valida?
La Ghemara risponde:
Disse Abbaye: Così voleva dire la Baraita: Quale è
la donazione del sano che è simile alla donazione del malato grave
in ciò che il beneficiario non acquista completamente
il possesso del bene se non dopo la morte del benefattore? Ognuno
dei
documenti di donazione in cui è scritto "da oggi e dopo la morte".
Ciò
non toglie che normali documenti di donazione sono validi anche senza questa
clausola.
La Ghemara tira una conclusione
dal motivo per cui questi documenti non vengono restituiti:
Il motivo per cui questi documenti di donazione se perduti non
vengono restituiti al beneficiario è perché il benefattore
non
disse: "Date", ma questo implica che se disse: "Date" - noi
glielo
daremmo.
La Ghemara porta una contraddizione
a questa deduzione:
Gli misero in contrasto questa Baraita: TROVÒ DAITIKAOT,
APOTIKAOT
E
DONAZIONI, ANCHE SE ENTRAMBI AMMETTONO - NON RESTITUISCA NÉ A QUESTO
NÉ A QUELLO.
La Ghemara risponde:
Disse R'Abba bar Memal: Non è difficile. [daf
19b] Questo ordinamento secondo il
quale non restituiamo il documento nonostante le istruzioni del benefattore
si
riferisce a un documento di donazione di una persona sana, mentre
questo ordinamento secondo il quale restituiamo il documento secondo
le istruzioni del benefattore si riferisce a un documento di donazione
di un malato grave.
La Ghemara spiega quale sia la
caratteristica del documento di donazione di un malato grave che lo proteggono
dalla possibilità di essere usato per perpetrare una frode:
La nostra Mishna la quale insegna per deduzione che se
il
benefattore disse: Date il documento al beneficiario - noi glielo
diamo,
si riferisce a una donazione fatta da un malato grave il quale in
ogni momento può ricredersi e cambiare il beneficiario della
donazione, per questo noi restituiamo il documento di donazione al beneficiario
perché ciò non lo metterà in grado di perpetrare una
frode.
La Ghemara spiega perché
questa caratteristica che può essere cambiato il beneficiario elimina
il timore di una frode:
Perché noi diciamo: Cosa ci sarebbe da dire? Di quale
possibile frode si potrebbe parlare? Forse il benefattore lo
scrisse il documento di donazione di un dato bene all'inizio per
questo beneficiario, e poi si ricredette e non glielo diede,
e tornò a scriverlo per un altra persona e glielo diede e questo
ricevette la proprietà. Ora può accadere che il benefattore
si
ricreda ancora una volta su quella donazione che diede a
quello e ci chieda di restituire il documento scritto al primo beneficiario
e mai consegnato, che nel frattempo era andato perduto e fu ritrovato,
alla prima persona. Questo è un modo illegale di ricredersi e se
il malato grave volesse farlo dovrebbe far scrivere un terzo documento.
Comunque la Mishna non teme una possibile frode. Perché?
La Ghemara prende in
considerazione due possibilità:
Se sotto forma di donazione di un sano quello gli diede l'atto
di donazione al secondo beneficiario - questi non ha alcun danno
dalla
restituzione dell'atto al primo beneficiario, perché quando vengono
esibiti entrambi i documenti dinnanzi al Bet Din - l'ultimo prevale
e
il beneficiario che vi è scritto riceve la proprietà,
infatti
il
benefattore si era ricreduto nei riguardi del primo
atto che era
un atto di un malato grave e con ciò lo aveva annullato. In tal
modo chi riceve la proprietà come una normale donazione non viene
defraudato dalla restituzione di una donazione di un malato grave che fu
persa e ritrovata.
Se sotto forma di donazione di un malato
grave quello gli diede l'atto di donazione al secondo beneficiario
- questi non ha alcun danno dalla restituzione dell'atto
al primo beneficiario, perché quando vengono esibiti entrambii
documenti dinnanzi al Bet Din - l'ultimo prevale e il beneficiario
che vi è scritto riceve la proprietà, infatti il benefattore
si
era ricreduto nei riguardi del primo atto che era anch'esso un atto
di un malato grave. In tal modo chi riceve la proprietà come una
donazione di un malato grave non viene defraudato dalla restituzione di
una donazione di un malato grave. Per questo la Mishna ci permette di restituire
una donazione di malato grave al suo originale beneficiario se il benefattore
ci chiede di farlo.
La Ghemara ora spiega perché
la Baraita non concorda con la Mishna:
Ma quando la Baraita insegna: ANCHE SE ENTRAMBI AMMETTONO - NON
RESTITUISCA NÉ A QUESTO NÉ A QUELLO si riferisce ad una
donazione di un sano che non può ricredersi e se gli restituiamo
il documento egli può usarlo per una frode.
La Ghemara spiega come la restituzione
potrebbe risolversi in una frode:
Perché noi diciamo: Forse il benefattore lo
scrisse il documento di donazione di un dato bene all'inizio per
questo beneficiario, e poi si ricredette e non glielo diede,
e tornò a scriverlo per un altra persona e glielo diede e questo
ricevette la proprietà. Ora può accadere che il benefattore
si
ricreda ancora una volta su quella donazione che diede a
quello.
La Ghemara descrive la maniera
in cui il benefattore intende agire:
Egli pensò: Ricredermi - non posso ricredermi, dirò
loro che l'ho dato il primo documento a questo beneficiario
al tempo che lo scrissi, ed essi gli restituiranno il documento, quando
egli esibirà questo documento, che è precedente - egli se
lo aggiudicherà il bene di cui parla il documento. Quindi restituendo
il documento della donazione possiamo favorire una frode. Per questo la
Baraita proibisce la restituzione.
La Ghemara riporta la risposta
del Bet Din al benefattore:
Piuttosto noi gli diciamo: Questo documento, non lo daremo a questo
al
quale tu dici andò perduto, perché forse tu lo hai sì
scritto, ma non glielo hai consegnato e invece hai dato la proprietà
scritta nel documento ad un'altra persona e ora su questo ti
ricredi e vorresti illegalmente togliergli la proprietà concessa.
Se
invece
non
hai dato quella proprietà ad un'altra persona e vuoi darla
a questo - scrivigli ora un altro documento e daglielo, perché se
tu menti e veramente
hai dato quella proprietà
ad
un'altra persona - questi
non subirà alcuna perdita,
perché quello il documento che vien prima, si aggiudica il
bene di cui parla il documento.
La Ghemara si oppone alla precedente
soluzione della discrepanza tra Mishna e Baraita:
L'attaccò la soluzione che la Mishna parla di un malato
grave e la Baraita di un sano R'Zevid: Eppure sia questa che quella
sia
la Mishna che la Baraita insegnano su ultime volontà!
La Ghemara propone una soluzione
alternativa della discrepanza:
Piuttosto disse R'Zevid: Sia questa che quella insegnano su
un malato grave, e non è difficile spiegare perché una
permette di restituire un documento smarrito e una proibisce: Questa
la
Mishna che permette di restituire, parla di quando è
lui
stesso il benefattore che ci dice di restituire l'atto, mentre l'altra
la
Baraita che proibisce di restituire, parla di quando il benefattore
è morto ed è suo figlio a dirci di restituire l'atto.
La Ghemara ci spiega la differenza:
La nostra Mishna che dice che se il benefattore disse: Date
- noi diamo - parla di lui stesso, e non temiamo che ne esca
una frode perché lui può ricredersi. Perché diciamo:
Anche se l'avesse data la proprietà in questione ad un'altra
persona - è l'ultimo documento di donazione che si aggiudica
la
proprietà, infatti egli il benefattore si ricredette dal
primo e con ciò lo annullò.
La Ghemara spiega la Baraita:
Ma quando la Baraita insegna ANCHE SE ENTRAMBI AMMETTONO - NON RESTITUISCA
NÉ A QUESTO NÉ A QUELLO si riferisce a suo figlio. Perché
diciamo: Forse suo padre scrisse un atto di donazione a quello,
e si ricredette e non glielo diede. E dopo la morte di suo padre,
scrisse lui il figlio un atto di donazione ad un'altra persona e
le consegnò il documento e quello acquistò la proprietà.
Ma
ora il figlio si ricredette di questo di aver donato la proprietà
al tale, e pensò: Ricredermi - non posso ricredermi, dirò
loro al Bet Din che papà lo diede l'atto di donazione
a
questo ed essi gli restituiranno il documento e andremo e portermo via
quella
proprietà da lui - perché quello
a cui papà
all'inizio scrisse la donazione e non gliela consegnò e andò
persa e fu ritrovata si aggiudica la proprietà
e io me
la dividerò con lui.
La Ghemara riporta la risposta
del Bet Din:
Perciò temendo che si prospetti una frode come dicemmo
sopra, noi gli diciamo: Questo documento, non lo daremo a questo
al
quale tu dici andò perduto, perché forse tuo padre lo
hai sì scritto, ma non glielo hai consegnato e invece fosti
tu a dare la proprietà scritta nel documento ad un'altra
persona e ora su questo ti ricredi e vorresti illegalmente togliergli
la proprietà concessa. Se invece hai detto la verità che
tuo padre gli diede quell'atto e tu non hai dato quella proprietà
ad un'altra persona - vai ora tu e scrivigli un altro documento, perché
se anche tu menti e veramente
non glielo diede tuo padre e tu lo
hai scritto il documento di donazione ad un'altra persona - questi
non
subirà alcuna perdita a causa di questo, perché tra
uno
un documento che vien prima, e uno che vien dopo, si aggiudica
il
bene di cui parla il documento quello che vien prima.
La Ghemara affronta l'ultimo
argomento della Mishna:
Rabbanan insegnarono in una Baraita: TROVÒ UNA RICEVUTA
che una donna scrisse al marito per il pagamento anticipato della sua ketubba,
QUANDO
LA DONNA AMMETTE - LA RESTITUISCA AL MARITO, LA DONNA NON AMMETTE - NON
LA RESTITUISCA NÉ A QUESTO NÉ A QUELLA.
La Ghemara solleva un problema:
QUANDO LA DONNA AMMETTE ad ogni buon conto LA RESTITUISCA AL MARITO!?
Ma dovremmo temere che forse lei la scrisse per darla al marito e riscuotere
la ketubba in Nissan, ma poi non gliela diede
e
non riscosse la ketubba fino a Tischri, e lei andò a vendere,
tra Nissan fino a Tishri, la ketubba per una piccola somma
ad un'altra persona che acquistò il diritto a riscuoterla dal
marito. Ora lei non ha più il diritto di riscuotere la ketubba
a Tishri e la ricevuta preparata per il marito non ha alcun valore. Accade
che, se il marito la divorzia, egli può esibire questa ricevuta
che fu scritta in Nissan, dire di aver già pagato la ketubba
prima che lei la vendesse, e andare illegalmente a portar via i
beni dagli acquirenti delle proprietà messe da parte per
il pagamento della ketubba alla quale essi sono asserviti.
La Ghemara risponde:
Disse Rava: |