La Ghemara propone una terza soluzione:
Resta che il caso in questione è quello in cui il
bue del prestatore danneggiò il bue del prestatario, solo che qui,
di cosa ci stiamo occupando? Del caso in cui il custode prese su
di sé la custodia del suo corpo del bue da eventuali danni,[daf
14a]e non
prese su di sé
la custodia dei suoi danni da lui arrecati.
La Ghemara obietta:
Se così è, enunciamo la sefa: Ma se il
custode chiuse l'animale in un recinto ma VI SI APRÌ
casualmente
UNA
BRECCIA NELLA NOTTE O VI APRIRONO UNA BRECCIA I PREDONI, E
l'animale
USCÌ E FECE DANNO - il custode È ESENTE dall'obbligo
del risarcimento. Tutto ciò di notte, ma di giorno - è
obbligato al risarcimento! Ma abbiamo detto che non
prese
su di sé la custodia dei suoi danni da lui arrecati!
La Ghemara propone una soluzione:
Così il Tanna intendeva dire: Se quel custode
prese
su di sé la custodia dei suoi danni cioé dei danni arrecati
dal bue preso in custodia - allora è obbligato
al risarcimento,
se
si aprì una breccia durante la notte o ve la aprirono i predoni,
e il bue uscì e recò danno - è esente.
La Ghemara ritorna alla posizione
di R'Elazar e obietta:
A si? Secondo R'Elazar il cortile di proprietà comune
è da considerarsi un dominio pubblico e quindi i danni da dente
o da zoccolo sono esenti da risarcimento e quelli da corno sono soggetti
al solito regime - ingenuo metà e segnalato risarcimento intero.
Ma
ecco che R'Yosef ha insegnato: UN CORTILE COMUNE E UN ALBERGO - IN ESSI
È OBBLIGATO al risarcimento PER danni provocati da DENTE
E ZOCCOLO. R'Elazar viene confutato!
La Ghemara respinge l'obiezione:
Potrebbe dirti R'Elazar: Ma credi che non vi siano Baraitot che
divergono tra loro? Ecco una Baraita che insegna così: QUATTRO
PRINCIPI R'SHIMON BEN ELAZAR ENUNCIAVA A PROPOSITO DEI DANNI:
OVUNQUE SIA DOMINIO
1) DEL DANNEGGIATO E NON DEL DANNEGGIATORE
- EGLI È OBBLIGATO IN TUTTO,
2) DEL DANNEGGIATORE E NON DEL DANNEGGIATO
- EGLI È ESENTE DA TUTTO.
3) DI QUESTO E DI QUELLO, COME UN CORTILE
COMUNE O UNA VALLE - VI È ESENTE PER DENTE E ZOCCOLO, PER L'INCORNATA,
LA SPINTA, IL MORSO, L'ACCOVACCIAMENTOE IL CALCIO, L'INGENUO - PAGA MEZZO
DANNO, IL SEGNALATO - PAGA DANNO INTERO.
4) NÉ DI QUESTO NÉ DI
QUELLO, COME UN CORTILE CHE NON È DEI DUE - VI È OBBLIGATO
PER DENTE E ZOCCOLO, PER L'INCORNATA, LA SPINTA, IL MORSO, L'ACCOVACCIAMENTOE
IL CALCIO, L'INGENUO - PAGA MEZZO DANNO, IL SEGNALATO - PAGA DANNO INTERO.
La Ghemara sottolinea l'insegnamento
della Baraita che riguarda la nostra discussione:
Ad ogni modo la Baraita insegna: UN CORTILE COMUNE O UNA
VALLE - VI È ESENTE PER DENTE E ZOCCOLO mentre R'Yosef aveva
affermato che vi è obbligato al risarcimento! Le due Baraitot si
contraddicono a vicenda!
La Ghemara offre una spiegazione:
Quella Baraita là cioé quella dei quattro principi
di R'Shimon ben Elazar parla di un cortile ad uso particolare di questo
e di quello sia per quanto concerne il depositarvi i prodotti agricoli
sia per quanto concerne il movimento dei buoi e per questo può
considerarsi un dominio pubblico, in cui danni a prodotti agricoli non
sono risarcibili e solo danni dovuti al corno vengono risarciti, quelladi
R'Yosef invece parla di un cortile ad uso particolare di entrambi
per
depositarvi
i
prodotti agricoli ma non ad uso particolare
di entrambi per
il
movimento dei buoi, di modo che agli effetti del dente corrisponderebbe
al cortile del danneggiato perché entrambi vi possono depositare
i loro prodotti agricoli, ma non possono farvi passare i loro buoi e quindi
tale cortile non può essere considerato un dominio pubblico. Ciò
si
deduce anche dal fatto che qui nella Baraita di R'Yosef si
insegna "a somiglianza di un albergo" in cui appunto è proibito
introdurre buoi, mentre lì nella Baraita dei quattro
principi si insegna "a somiglianza di una valle"
dove son soliti
pascolare i buoi. Puoi
ben imparare da essa
da tale spiegazione.
La Ghemara obietta:
La attaccò questa spiegazione R'Zera: Perché
hai detto che il cortile ad uso dei prodotti agricoli e non a uso dei buoi
è simile al cortile del danneggiato e vi è risarcimento per
danni dovuti al dente? Siccome tale cortile è ad uso del
deposito dei prodotti agricoli di entrambi, è necessario
che
sia adempiuto il versetto in Esodo, 22, 4 : E pascolò nel
campo dell'altro, e ciò non si verifica perché quanto
ai prodotti agricoli danneggiati il cortile è dominio di entrambi!
La Ghemara spiega:
Gli disse Abbaye a R'Zera: Siccome tale cortile non
è ad uso dei buoi, e vi sono esclusi i buoi di entrambi si
può chiamarlo il campo dell'altro.
La Ghemara conclude:
Disse R'Acha da Difti a Ravina: Possiamo dire che dal momento che
le Baraitot non dissentono anche gli Amoraim R'Chisda e R'Elazar non
dissentono? Possiamo infatti pensare che R'Chisda che obbliga al risarcimento
in caso di danni da dente, lo fa in riferimento ad un cortile che è
ad uso di deposito di prodotti agricoli e non ad uso di stalla per i bovini,
e R'Elazar, che esenta, lo fa in riferimento ad un cortile ad uso generale,
sia per prodotti agricoli che per buoi, che assomiglia quindi a un dominio
pubblico.
La Ghemara conferma:
Gli disse Ravina a R'Acha da Difti: Sì, e se volessi
dire che dissentono, dissentono sull'obiezione di R'Zera e la risposta
di Abbaye.
La Ghemara propone un esame approfondito
di alcuni punti della Baraita dei quattro principi:
A proposito delle parole della Baraita QUATTRO PRINCIPI R'SHIMON
BEN ELAZAR ENUNCIAVA A PROPOSITO DEI DANNI: OVUNQUE SIA DOMINIO 1)
DEL
DANNEGGIATO E NON DEL DANNEGGIATORE - EGLI È OBBLIGATO IN TUTTO,
non è detto è obbligato "su tutto" cioé
su ogni tipo di danno - dente, zoccolo e corno, ma è obbligato
"a tutto", a risarcire tutto il danno anche nel caso di danno
da corno ingenuo che normalmente paga mezzo danno.
La Ghemara si informa:
Da chi viene questo insegnamento?
La Ghemara risponde:
Si attribuisce a R'Tarfon che disse: IL CORNO STRAMBO che ha
danneggiato per la prima volta, cambiando le proprie abitudini, NEL
CORTILE DEL DANNEGGIATO - PAGA IL DANNO INTERO.
La Ghemara obietta:
Vediamo la sefa: 4) NÉ
DI QUESTO NÉ DI QUELLO, COME UN CORTILE CHE NON È DEI DUE
- VI È OBBLIGATO PER DENTE E ZOCCOLO. Cosa vuol dire NÉ DI
QUESTO NÉ DI QUELLO? Diciamo che la Baraita voglia dire né
di questo né di quello affatto ma di un altro che il fatto è
avvenuto in un cortile che non era né del danneggiato né
del danneggiatore ma di un terzo, ma è necessario
che sia
adempiuto il versetto in Esodo, 22, 4 : E pascolò nel campo
dell'altro, e ciò non si verifica! Ma è ovvio,la
Baraita vuol dire né di questo né di quello in comune
ma
di uno dei due cioé del danneggiato, e la sefa insegna:
L'INGENUO - PAGA MEZZO DANNO, IL SEGNALATO - PAGA DANNO INTERO.
La Ghemara conclude:
Va secondo Rabbanan di R'Tarfon che dissero: IL CORNO STRAMBO
che
ha danneggiato per la prima volta, cambiando le proprie abitudini,
NEL
CORTILE DEL DANNEGGIATO - PAGA MEZZO DANNO.
La Ghemara si meraviglia:
La resha va secondo R'Tarfon e la sefa va secondo
Rabbanan?
La Ghemara risponde:
Sì, infatti disse Shmuel a R'Yehuda: Intelligentone, lascia
stare la Baraita e vieni dietro a me, la resha va secondo R'Tarfon
e la sefa va secondo Rabbanan.
La Ghemara porta un'altra interpretazione:
Ravina in nome di Rava disse: Tutta la Baraita va secondo
R'Tarfon. E cosa vuol dire NÉ DI QUESTO NÉ DI QUELLO? Né
di questo assieme a quello e né di quello assieme a questo,
cioé in comune, quanto ai prodotti agricoli ma solo di
uno cioé del danneggiato, di questo e di quello cioé
di entrambi quanto ai buoi, e nei riguardi di danni da dente che
danneggia i prodotti agricoli, tale cortile risulta il cortile
del danneggiato, nei riguardi di danni da corno risulta un dominio pubblico.
La Ghemara fa notare
Ma allora quattro sono i principi di R'Shimon ben Elazar? Sono
solo
tre!
Infatti
il quarto principio è identico al primo!
La Ghemara risponde:
Disse R'Nachman bar Yitzchak: [daf 14b]
Tre pincipi 1. Il dominio del danneggiato obbliga a pagare il danno
intero anche se il corno è ingenuo, 2. Il dominio del danneggiatore
è esente da ogni risarcimente, 3. Il cortile di proprietà
comune è esente per danni da dente e zoccolo, e per danni da corno
l'ingenuo paga mezzo danno e il segnalato paga danno intero. Tuttavia i
danni avvengono in quattro posti perché c'è un cortile
di proprietà comune in cui è esente per danni da dente e
zoccolo, e c'è un cortile di proprietà comune in cui è
obbligato al risarcimento per danni da dente e zoccolo quando tale cortile
è a uso particolare del danneggiato per quanto riguarda i prodotti
agricoli, ed è a uso di entrambi per quanto concerne i buoi.
Mishna: NESSUN DENARO.
EQUIVALENTE DI DENARO. IN PRESENZA DEL BET DIN, E SECONDO LA TESTIMONIANZA
DI UOMINI LIBERI, CORRELIGIONARI, E LE DONNE NELL'AMBITO DEL DANNO, E IL
DANNEGGIATO E IL DANNEGGIATORE NEI PAGAMENTI.
La Ghemara domanda:
Cosa vuol dire NESSUN DENARO?
La Ghemara risponde:
Disse R'Yehuda: Niente che riguarda il risarcimento dei danni
avverrà se non con denaro. Nella nostra Mishna viene insegnato
ciò che insegnarono Rabbanan nella Baraita e quindi tale Baraita
contiene l'insegnamento fondamentale:
SE UNA MUCCA DANNEGGIÒ
UN MANTO RITUALE nel cortile del danneggiato O SE UN MANTO RITUALE
DANNEGGIÒ UNA MUCCA nel dominio pubblico, NON DICIAMO SIA
DATA LA MUCCA IN CAMBIO DEL MANTO RITUALE O SIA DATO IL MANTO RITUALE IN
CAMBIO DELLA MUCCA, MA SI FA UNA VALUTAZIONE MONETARIA del danno e
in base ad esso sia fatto il risarcimento.
La Ghemara prende ancora in
esame la prossima espressione della nostra Mishna:
Quando la Mishna dice EQUIVALENTE DI DENARO fa riferimento a quanto
insegnarono Rabbanan nella Baraita: EQUIVALENTE DI DENARO - INSEGNA CHE
IL BET DIN NON È TENUTO a riscuotere dal danneggiatore CHE
DA BENI SUI QUALI C'É GARANZIA
cioé terreni, MA SE
IL DANNEGGIATO SI È AFFRETTATO A PRENDERE BENI MOBILI - IL BET DIN
RISCUOTE PER LUI
il risarcimento del danno DA ESSI e non lo
obbliga a restituirli.
La Ghemara prende in considerazione
la Baraita riportata sopra:
Disse l'autore della precedente Baraita: EQUIVALENTE DI DENARO
- INSEGNA CHE IL BET DIN NON È TENUTO a riscuotere dal danneggiatore
CHE
DA BENI SUI QUALI C'É GARANZIA
cioé terreni.
La Ghemara chiede:
Cosa vuol dire?
La Ghemara risponde:
Disse Rabba bar Ulla: Equivalente di denaro vuol dire una
cosa che vale ogni somma di denaro che si dà per esso,
cioé un terreno.
La Ghemara chiede:
Cosa è mai questa cosa che fa si che il terreno valga
ogni somma che si dà per esso?
La Ghemara spiega:
L'essere una cosa in cui non vi è pagamento eccessivo del
tipo che se pagò così, cioé in eccesso rispetto al
valore di mercato, il venditore è tenuto a restituire l'eccesso.
La Ghemara obietta:
Anche schiavi e contratti non hanno pagamento eccessivo! Quindi
non solo terreni sono cose che valgono tutto il denaro che si paga per
essi senza timore di dover restituire l'eccesso.
La Ghemara offre una spiegazione
alternativa:
Piuttosto che essere una cosa in cui non vi sia pagamento eccessivo,
disse
Rabba bar Ulla: Equivalente di denaro vuol dire una cosa che
si acquista tramite denaro.
La Ghemara obietta:
Anche schiavi e contratti si acquistano tramite denaro.
La Ghemara conclude:
Piuttosto che essere una cosa che si acquista tramite denaro
disse
R'Ashi: Diciamo che un terreno è equivalente di denaro perché
esso è un bene
equivalente al denaro ma non è esso
stesso denaro. Quelli invece - cioé beni mobili, schiavi
e contratti - sono tutti denaro essi stessi. In altre parole, mentre
essi possono essere portati di posto in posto e venduti sul posto e sono
proprio come denaro, i terreni che possono essere venduti solo sul posto
sono "equivalenti di denaro" e non denaro essi stessi.
La Ghemara porta un'obiezione
a quanto detto sopra:
R'Yehuda bar Chinnena indicò una contraddizione tra le
Baraitot a R'Huna il figlio di R'Yehoshua: si insegna in una Baraita:
EQUIVALENTE
DI DENARO - INSEGNA CHE IL BET DIN NON È TENUTO a riscuotere
dal danneggiatore CHE DA BENI SUI QUALI C'É GARANZIA
cioé
terreni. Eppure è insegnato in un'altra Baraita: A proposito
del risarcimento dei danni (Esodo 21, 34) EGLI DOVRÀ RESTITUIRE
-
PER INCLUDERE L'EQUIVALENTE DEL DENARO E PERSINO LA PULA.
La Ghemara tenta una prima spiegazione:
Qui nella Baraita che dice che non si riscuote che da beni immobili
di
cosa ci stiamo occupando? Di orfani il cui padre fece un danno e poi
morì. In questo caso il Tanna dice che si riscuote solo da terreni.
Tuttavia in altri casi si può riscuotere un danno anche da beni
mobili.
La Ghemara obietta:
Se la Baraita parla di orfani, prendiamo in considerazione
la sefa della Baraita che dice: MA SE IL DANNEGGIATO SI È
AFFRETTATO A PRENDERE BENI MOBILI - IL BET DIN RISCUOTE PER LUI
il
risarcimento del danno DA ESSI e non lo obbliga a restituirli. E
se si tratta di orfani, come mai il Bet Din riscuote per esso per
il risarcimento del danno da essi cioé da beni mobili? La
resha ha affermato che in caso di orfani il Bet Din non riscuote
che dai terreni!
La Ghemara risponde:
Bisogna dire come disse Rava in nome di R'Nachman: Quando il
danneggiato abbia preso quei beni mobili a risarcimento del danno
in vita del padre. Anche qui il Bet Din riscuote dai beni
mobili quando il danneggiato abbia preso quei beni mobili
in vita del padre.
La Ghemara prende in considerazione
un'altra espressione della nostra Mishna:
IN PRESENZA DEL BET DIN. Vuol dire che vengono presi in esame
tutti i casi in cui i terreni sono dinnazi al Bet Din all'infuori del
caso di uno che dopo aver fatto un danno vende i propri
beni e successivamente quando i soldi ricevuti son finiti va al
Bet Din per la causa relativa al danno. In tal caso il Bet Din non
riscuote da terreni già in mano agli acquirenti, e il danneggiato
esce perdente.
La Ghemara si meraviglia:
Forse che da questo si impara: Uno che prese a prestito e poi
vendette
i propri beni e successivamente si presentò al Bet Din, il Ben Din
non riscuote per lui per il prestatore da essi dai terreni venduti
dal prestatario? Ma noi abbiamo imparato che il Bet Din riscuote da terreni
venduti.
La Ghemara corregge:
Piuttosto la nostra Mishna insegna che simili casi possono venir
risolti da ogni Bet Din eccettuato un Bet Din di hediotot.
La Ghemara prende in considerazione
un'altra espressione della nostra Mishna:
E SECONDO LA TESTIMONIANZA di testimoni dell'avvenuto danno.
Ciò
esclude uno che in assenza di testimoni ammette che il suo bue
ingenuo abbia incornato e accetta la condanna alla multa
e
come tale viene esentato dal pagamento e successivamente vengono i testimoni
che
hanno visto il suo bue fare il danno. Egli resta esentato
dal
pagamento e la testimonianza successiva non viene presa in considerazione.
La Ghemara obietta:
Vada per chi sostiene che UNO CHE AMMETTE di essere tenuto al
pagamento di UNA MULTA e grazie a questa ammissione viene esentato
dalla multa E POI VENGONO I TESTIMONI che veramente il suo bue ha
incornato, È ESENTE dal pagamento della multa, ma per
chi sostiene che UNO CHE AMMETTE di essere tenuto al pagamento di UNA
MULTA e grazie a questa ammissione viene esentato dalla multa E
POI VENGONO I TESTIMONI che veramente il suo bue ha incornato, È
OBBLIGATO al pagamento della multa, cosa si può dire?
La Ghemara risponde:
È la sefa in questo caso la continuazione della
nostra Mishna ad averne bisogno infatti così continua la
nostra Mishna: |